Assenza

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Disambiguazione – Se stai cercando il singolo di Gianna Nannini del 2020, vedi Assenza (singolo).

L'assenza è un istituto giuridico di volontaria giurisdizione di diritto italiano con il quale, attraverso una pronuncia del Tribunale, una persona viene dichiarata assente, allorché questa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall'ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie per un periodo di tempo superiore a due anni.

I soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza sono i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere diritti, dipendenti dalla morte dello scomparso, sui beni di questi.

Procedimento[modifica | modifica wikitesto]

La dichiarazione di assenza viene resa con sentenza dal Tribunale su istanza di uno dei soggetti legittimati.

La sentenza viene pronunciata allorché ricorrano due presupposti (art. 49 c.c.):

  1. l'allontanamento dal luogo del suo ultimo domicilio o dall'ultima residenza;
  2. l'assenza di notizie per un periodo di due anni.

Effetti[modifica | modifica wikitesto]

A seguito della dichiarazione di assenza il Tribunale, su istanza di chiunque ne abbia interesse, ordina l'apertura del testamento.

Gli eredi testamentari o legittimi, i legatari, i donatari e tutti gli altri soggetti cui spettano diritti in ragione della morte dell'assente, possono chiedere l'immissione temporanea nel possesso dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti.

Prima che avvenga l'immissione nei beni dell'assente deve essere formato l'inventario dei beni facenti capo al soggetto scomparso.

Affinché ciò sia possibile però tali soggetti debbono prestare cauzione nelle misura determinata dal Tribunale. Se taluno non è in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente. Questa disposizione trova la sua ratio nella necessità di tutelare il patrimonio dell'assente, sino al suo ritorno.

Il coniuge dell'assente, in caso di bisogno, può ottenere dal tribunale un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità patrimoniale dell'assente.

Il matrimonio non si scioglie, ma viene sciolta la comunione legale.

Ritorno della persona dichiarata assente[modifica | modifica wikitesto]

Allorché la persona dichiarata assente faccia ritorno o sia fornita prova della sua esistenza in vita, gli effetti della dichiarazione cessano, senza che all'uopo sia necessaria una pronuncia giudiziale.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Andrea Torrente, Piero Schlesinger, 59. Scomparsa, assenza e morte presunta., in Manuale di diritto privato, 19ª ed., Milano, Giuffrè Editore, 2009.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 41621 · LCCN (ENsh85000228 · BNF (FRcb120098762 (data) · J9U (ENHE987007292963705171